1. Le parti istituiscono un comitato misto di gestione dell’accordo (di seguito "comitato"), composto di rappresentanti della Comunità europea e della Federazione russa. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.
2. Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) controlla l’applicazione del presente accordo;
b) suggerisce modifiche o aggiunte da apportare al presente accordo;
c) esamina ed eventualmente propone le modifiche da apportare al presente accordo in caso di nuove adesioni all’Unione europea.
3. Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.