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Accordo facilitazione visti

Accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa

Le parti: LA COMUNITÀ EUROPEA (di seguito "Comunità"), e LA FEDERAZIONE RUSSA

Desiderose di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa su una base di reciprocità,

Vista la dichiarazione comune concordata in occasione del vertice di San Pietroburgo del 31 maggio 2003, secondo cui l'Unione europea e la Federazione russa convengono di esaminare le condizioni per la soppressione dell’obbligo di visto quale prospettiva a lungo termine,

Ribadendo l’intenzione di istituire tra la Federazione russa e l’Unione europea un regime di spostamenti senza obbligo di visto,

Tenendo conto dell’accordo di partenariato e di cooperazione del 24 giugno 1994, che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra,

Vista la dichiarazione comune sull’allargamento dell’Unione europea e le relazioni tra l’UE e la Russia del 27 aprile 2004, in cui si ribadisce l’intenzione dell’Unione europea e della Federazione russa di facilitare il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa su una base di reciprocità e di avviare i negoziati per concludere un accordo in tal senso,

Riconoscendo che tale facilitazione non deve agevolare l'immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,

Tenendo conto del protocollo sulla posizione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992 e al trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e all’Irlanda,

Tenendo conto del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992 e al trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

Nelle pagine a seguire, ecco quanto è stato convenuto:

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